Green pass e stabilimenti balneari: cosa dice il decreto

L’articolo 3 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, fa notare Mondo Balneare, stabilisce che “a far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter;
  • concorsi pubblici”.

Il green pass è quindi obbligatorio per i “servizi di ristorazione […] al tavolo, al chiuso” che eventualmente vengano svolti all’interno degli stabilimenti balneari. “Per la ristorazione l’obbligo del green pass sorge solo quando c’è il servizio al tavolo e la stessa si svolge al chiuso. Pertanto siffatto obbligo non riguarda la ristorazione che si svolge all’aperto o in veranda, né il self service e neppure il take away” conclude Mondo Balneare.